Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce una strategia della prevenzione tesa a tutelare la vita, la salute e la sicurezza della comunità da eventuali minacce derivanti dalla diffusione, accidentale o deliberata, di agenti o di sostanze pericolosi di natura biologica, chimica e radiologica.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i Ministri della salute e dell'interno dispongono l'effettuazione di un ciclo di verifiche e di ispezioni, a carattere straordinario, nelle infrastrutture e nelle aree urbane che denotano normalmente un considerevole affollamento, quali sistemi di trasporto ferroviari, aerei e marittimi, porti e aeroporti, ospedali e cliniche private, metropolitane e centri commerciali, in particolare dove sono presenti impianti aeraulici, delle città metropolitane. Gli stessi Ministri riferiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai Ministri competenti per materia, gli esiti delle verifiche delle ispezioni, nonché le prescrizioni di sicurezza e di tutela suggerite, affinché siano adottate, con carattere di priorità e di urgenza, dai responsabili delle suddette infrastrutture, le misure di difesa e di prevenzione ritenute necessarie.
      3. I Ministri di cui al comma 2 presentano alle Camere, con periodicità annuale, una relazione che illustra gli esiti delle verifiche e delle ispezioni effettuate nonché le misure, temporanee e permanenti, indicate ai responsabili delle infrastrutture interessate, per procedere all'innalzamento della soglia di sicurezza, alla sanificazione, alla decontaminazione, al disinquinamento e alla bonifica degli ambienti nonché alla protezione dei frequentatori e degli utenti degli ambienti suddetti e dei servizi connessi.

 

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